ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL'ART. 12 L. 191/78, NON E' PIU' DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
N.B.= Per le badanti si deve fare la dichiarazione di cessione di fabbricato, nella causale scrivere: "COMODATO D'USO GRATUITO VERBALE" (Badante).
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO O OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI
La normativa di cui all'art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Poiché le nuove previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate all'Ufficio Immigrazione della Questura, entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 160,00 a 1.100,00 €. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.