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Comunicazione cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità

Introduzione

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore ad un mese. E' un obbligo giuridico derivante dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191). La novità è relativa al fatto che con l'art. 3 comma 3 del D.L. 14/03/2011 n. 23 (con decorrenza 7/04/2011) non sussiste più l'obbligo della comunicazione stessa qualora sia stato registrato il contratto di locazione. La comunicazione, invece, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni.

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Come fare

Il modello per la denuncia di cessione fabbricato può:
- essere scaricato dal link in questa pagina;
- essere ritirato presso il Comando di Polizia Locale.
Nei casi in cui dev'essere presentata la comunicazione di cessione fabbricato o ospitalità:

  1. allegare al modello copia del documento d'identità del Cedente e quello del Cessionario;
  2. aggiungere ai dati del Cedente anche il CODICE FISCALE ed i RECAPITI TELEFONICI (nr. fisso e mobile).
  3. presentare il modello in triplice copia, entro 48 ore all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate via Roma 11 a Basiano o tramite raccomandata A/R

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Casi particolari

ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL'ART. 12 L. 191/78, NON E' PIU' DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
N.B.= Per le badanti si deve fare la dichiarazione di cessione di fabbricato, nella causale scrivere: "COMODATO D'USO GRATUITO VERBALE" (Badante).

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO O OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI
La normativa di cui all'art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Poiché le nuove previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate all'Ufficio Immigrazione della Questura, entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 160,00 a 1.100,00 €. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30