L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.