La destinazione d’uso di un fabbricato o di un’unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. La disciplina del cambio di destinazione d’uso è regolata dall’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dagli art. 51 e 52 della L.R. Lombarda 12/2005. Per la giurisprudenza più recente costituisce mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare il passaggio dall’una all’altra categoria urbanistica tra quelle sotto elencate:
a) Residenziale
a-bis) Turistico-ricettiva
b) Produttiva e direzionale
c) Commerciale
d) Rurale
I mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune.