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Denuncia di nascita

Introduzione

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo Stato Civile. Ciò comporterà automaticamente la registrazione anagrafica nello stato di famiglia della madre. La dichiarazione o denuncia può essere presentata (art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n.  396/2000) presso il comune di residenza dei genitori, presso il centro di nascita, presso il comune di nascita. 

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A chi si rivolge

Per i genitori uniti in matrimonio:
•    uno dei due genitori o entrambi;
•    un loro procuratore speciale;
•    medico/ostetrica che ha assistito al parto.
Per i genitori non uniti in matrimonio:
•    dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
•    dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Vd: "Riconoscimento di figli naturali".
La denuncia di nascita è resa senza testimoni.

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Come fare

La denuncia di nascita va resa:
•    entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
•    entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

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Cosa serve

•    attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
•    documento valido di identità personale del dichiarante.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d’identità valida.
Per i genitori stranieri non titolari di carta d’identità occorre esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
•    Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l’atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi;
•    Comune di nascita dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto; 
•    Comune di residenza dei genitori;
•    Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
•    Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune (in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall’art. 7 lett. A) DPR  30.5.1989 N. 223).
 

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30