L'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, in vigore dal 31 gennaio 2018, regolamenta le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento".
La Legge prevede che ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, possa esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche.
La Legge 219 prevede anche la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario, che accetta la nomina mediante sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle stesse, è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
• appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
• sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Le DAT possono essere redatte per:
. atto pubblico notarile;
. scrittura privata autenticata da un notaio
. scrittura privata consegnata personalmente dal disponente ad un ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L'ufficiale di stato civile provvede a registrare l'avvenuto deposito in apposito registro ordinato cronologicamente e ad assicurare l'adeguata conservazione delle DAT in conformità ai principi di riservatezza dei dati.
L'ufficiale di Stato Civile pertanto può ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente e dallo stesso firmate in originale. L'ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della DAT né può fornire indicazioni o informazioni in merito al contenuto ma deve limitarsi ad accertare l'identità e la residenza del consegnante, ritirare le DAT in originale, registrarle e consegnare al dichiarante ricevuta di avvenuta registrazione da apporsi a copia delle DAT. Le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento con le stesse modalità.
Al momento di consegna della DAT viene fatta sottoscrivere al disponente una dichiarazione sostitutiva con cui attesta di aver consegnato la DAT e qualora vi sia un fiduciario nominato anch’egli dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva in cui dichiarerà di accettare l’incarico ai sensi dell’art. 4 della L. 219/2017.