Il riconoscimento di paternità e maternità è l’atto con cui i genitori riconoscono loro figlio appena nato. Per il figlio nato da genitori sposati l’atto è contestuale alla denuncia di nascita e basta la firma di uno solo dei genitori.
Per il figlio nato fuori dal matrimonio l’atto deve essere firmato da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono) o da uno solo (se solo uno dei due lo riconosce).
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato avanti all'Ufficiale di Stato civile. Esistono vari casi per il riconoscimento:
• prima della nascita;
• al momento della nascita;
• dopo la nascita.
Il riconoscimento prima della nascita è effettuato durante la gestazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile:
• dalla sola madre
• da entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori).
Documenti da presentare
• documento di identità valido del/i genitore/i;
• certificato medico attestante il periodo di gestazione.
Al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Dopo la nascita
• dalla sola madre;
• da entrambi i genitori;
• dal solo padre.
Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che intende riconoscere, in caso di diniego del consenso, ricorre al giudice competente.
Figlio maggiore di 14 anni
Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni non produce effetto senza il suo consenso.
Requisiti
• compimento dei 14 anni di età dei genitori con autorizzazione del Tribunale (L. 219/2012)
• assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che impediscano il riconoscimento (art. 251 del Codice Civile)
I genitori non italiani devono presentare un’attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare del paese di appartenenza attestante la capacità a riconoscere il figlio e le condizioni previste per il riconoscimento della legge nazionale del figlio.
Documenti da presentare
• documento di identità valido del/i genitore/i
• se il figlio è nato in un Comune diverso, l’ufficio acquisisce la copia integrale dell'atto di nascita.