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Autocertificazione e atto di notorietà

Introduzione

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile dichiarare i propri stati, fatti e qualità personali con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e presentate direttamente all’Ente che le richiede, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici competenti (articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno che viene utilizzata nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati, è possibile utilizzare l'autocertificazione solo se il privato decide di accettarla.

La dichiarazione:
•    ha la stessa validità del certificato che sostituisce
•    ha gli stessi limiti temporali di validità
•    la firma non deve essere autenticata
•    è esente da qualsiasi pagamento di diritti o marche da bollo.

La Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere è punita penalmente.
 

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A chi si rivolge

Possono rendere dichiarazioni sostitutive tutti i cittadini italiani e appartenenti a paesi UE. 
I cittadini extra comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono rendere dichiarazioni limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane. Possono inoltre utilizzare l’autocertificazione le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni e comitati aventi sedi legali in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.
 

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Come fare

Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati 
Scrivere su carta semplice e firmare sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato), oppure compilare modelli prestampati di dichiarazione messi a disposizione dagli Uffici pubblici.

Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento con cui una persona, sotto la propria responsabilità, dichiara stati, qualità personali o fatti riguardanti se stesso o altre persone che conosce. 
La dichiarazione sostitutiva, per esempio, può essere utilizzata per dichiarare di essere erede di una certa persona oppure di essere proprietario di un immobile. 
Non può, invece, essere utilizzata per dichiarazioni di volontà, conferimento di incarichi, intenzioni o propositi per il futuro. Per questi atti è necessario rivolgersi a un notaio.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è soggetta all'autentica della firma se indirizzata a:

  • pubbliche amministrazioni;
  • gestori di servizi pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro, ecc.) prevede invece l'autentica della firma.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà solo per gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. 

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Cosa serve

Per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati è necessaria la marca da bollo da   € 16,00 acquistabile in tabaccheria. Il costo del certificato così prodotto è pari ad € 16,52 (coso marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria).

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Ulteriori informazioni

Le autocertificazioni e gli atti di notorietà possono essere resi a tutte le pubbliche amministrazioni comprese scuole, università, motorizzazione, gestori in concessione di servizi pubblici (es. Enel, Ferrovie dello Stato, Poste, ecc.) nonché ai privati (es. banche, assicurazioni, ecc) che vi consentono.
L'autocertificazione è consentita per comprovare:
•    data e luogo di nascita;
•    residenza;
•    cittadinanza;
•    godimento dei diritti civili e politici;
•    stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a, stato libero;
•    lo stato di famiglia;
•    l’esistenza in vita;
•    la nascita del figlio, decesso del coniuge, dei genitori e dei figli.
L'autocertificazione consente di comprovare anche:
•    l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
•    titolo di studio, esami sostenuti;
•    appartenenza a ordini professionali;
•    qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
•    situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
•    assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.
•    possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
•    stato di disoccupazione;
•    qualità di pensionato e categoria di pensione;
•    qualità di studente;
•    qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
•    iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
•    tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
•    di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario dei provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
•    di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
•    qualità di vivenza a carico;
•    tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuto nei registri di stato civile;
•    di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•    di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Il dichiarante è responsabile in prima persona di eventuale falsità o inesattezza di quanto autocertificato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, oltre a risponderne penalmente, decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30