Ulteriori informazioni
ATTENZIONE: Il D.L. 28.03.2014, n. 47 “Misure urgenti per emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (convertito in legge il 23.05.2014 L. 80) all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, dispone: “ Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione, ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Il titolo di occupazione dell'alloggio (anche nel caso di occupazione di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica) deve essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, compilando apposita dichiarazione già contenuta nella modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare tramite una dichiarazione del proprietario - allegato 2.
Nel caso in cui si voglia trasferire la propria residenza in un immobile già abitato da altri sarà indispensabile dimostrarne il consenso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
allegato 2 (se chi è già residente è proprietario dell’immobile);
allegato 3 (se chi è già residente è conduttore dell’immobile).
Compilare solo la domanda di iscrizione anagrafica o cambio di abitazione nel caso di:
1. proprietario o usufruttuario
2. locatario con contratto registrato o comodatario con atto registrato
3. assegnatario di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica
Nel caso di:
1. Locatario con contratto non registrato
2. Familiare del proprietario o del locatario
3. Comodatario con atto non registrato
4. Altro titolo di occupazione dell’alloggio
consegnare allegato 2 compilato dal proprietario dell’immobile
Nel caso di ingresso in nucleo familiare già residente:
1. allegato 2 e chi è già residente è proprietario dell'immobile
2. allegato 3 se chi è già residente è conduttore dell'immobile
In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile. Nel caso di utilizzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegati 2 - 3) o la stessa è sottoscritta di fronte all'impiegato ricevente o dovrà essere accompagnata da fotocopia fronte retro del documento d'identità del sottoscrittore.
Nel caso di trasferimento di un minore con un solo genitore, è indispensabile la dichiarazione di assenso al trasferimento da parte dell’altro genitore.
La domanda non può essere presentata prima della data di effettivo cambio di abitazione e comunque entro 20 giorni dalla data stessa.
L’effettiva variazione anagrafica avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di arrivo della domanda. I tempi di variazione sono prorogabili fino a 30 giorni in caso occorra integrare documenti mancanti per il procedimento anagrafico.
Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente.
Qualora gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall'interessato provassero la non corrispondenza alla realtà di fatto ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto e ne verrà data comunicazione all'interessato.
Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
TASSA RIFIUTI
Si ricorda che a seguito di iscrizione anagrafica è indispensabile regolarizzare la propria posizione relativamente alle tasse comunali rivolgendosi direttamente all’Ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico oppure chiamando il numero 02.950045210 e-mail: tributi@unione.basianomasate.mi.it
Ultimo aggiornamento
02/08/23, 23:30