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Disciplina dell'imposta di bollo

Introduzione

I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme sono soggetti all’imposta di bollo. Sono previste esenzioni da questa imposta in relazione all’uso cui è destinato il certificato o l’autenticazione. Ad esempio lo stesso tipo di certificato sarà rilasciato in esenzione se viene utilizzato per un’adozione mentre sarà soggetto all’imposta di bollo se finalizzato all’apertura o all’estinzione di un conto corrente.
Fanno eccezione i certificati di stato civile che sono esenti da qualsiasi spesa, qualunque sia l’uso cui sono destinati, mentre i certificati di anagrafe scontano l’imposta.
Chi rilascia il certificato o l’autenticazione in carta libera deve indicare in base a quale articolo di legge è stata applicata l’esenzione. Quindi è corretto il comportamento degli operatori di sportello che richiedono l’uso cui è destinato l’atto e applicano l’esenzione solo se prevista dalla normativa in vigore.
Sono previste sanzioni in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo. Le sanzioni vengono applicate a chi rilascia l’atto, a chi lo riceve e a chi lo utilizza.
Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
 

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Cosa serve

Attualmente l’importo del bollo è di 16 euro. 
Salvo i casi di completa esenzione ai certificati e alle autenticazioni vengono applicati anche i diritti comunali. Questi ultimi hanno un costo che va da un minimo di euro 0,26 ad un massimo di euro 0,52 per i certificati relativi alla situazione attuale. Per i certificati “storici” (cioè riferiti a date pregresse), se la loro redazione comporta una ricerca d'archivio, i diritti variano in relazione al numero di nominativi contenuti nel certificato, gli importi vengono determinati nel modo seguente:
•    per i certificati in bollo euro 5,16 per ogni nominativo contenuto nel certificato;
•    per i certificati in carta libera euro 2,58 per ogni nominativo contenuto nel certificato.

Alla presentazione di una domanda telematica
Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 3 prevede che: “Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.”
In questo caso si deve acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda e comunicare all'Amministrazione il numero identificativo (seriale). Si deve inoltre autocertificare che la marca da bollo indicata non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.
 

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Ulteriori informazioni

Casi di certificati in marca da bollo:
- banca, finanziaria (mutuo, finanziamento, apertura conto, dichiarazione eredi, ecc...)
- ricongiungimento familiare
- permesso di soggiorno
- carta di soggiorno
- posta (dichiarazione eredi, banco posta)
- notaio (rogito, successione)
- parroco (es. per matrimonio)
- cittadinanza (per la Prefettura)
- assicurazioni, se non accettano l'autocertificazione
- avvocato (escluso divorzio, separazione, adozione e notifiche)
- estero (consolato o ambasciata, compreso per rilascio passaporto; eccetto esistenza in vita per pensioni estere)
- datore di lavoro (per assunzione o assegni familiari, se non accetta l'autocertificazione)
- commercialista, se non accetta l'autocertificazione
- enti previdenziali privati, se non accettano l'autocertificazione
- master universitari
- scuole private
- autentica di firma su atto notorio (indirizzato a privati, es. dichiarazione degli eredi)
- ordini professionali
- autentica della firma su invito per ambasciata italiana all'estero
- passaggio di proprietà veicoli
- agenzie di pratiche auto
- uso personale (es. da tenere in casa)
- autentica / conformità copie 
- autentica firme (es. atti notori) 
- certificato di idoneità alloggiativa 
- richieste occupazione suolo pubblico temporanee e definitive - COSAP 
- richiesta assegnazione numero civico 
- moduli INPS per ratei di pensione non riscossi 
- attestato regolarità soggiorno.

In tutti i casi elencati sopra anche nel caso di autentiche è richiesta l'applicazione della marca da bollo.
L'autentica di foto è esente da bollo.

Non si applica la marca da bollo sui certificati anagrafici richiesti per:
- associazioni sportive
- separazione e divorzio
- notifica (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 18 aprile 2016)
- adozione
- ricorsi in materia di lavoro
- enti e associazioni assistenziali (Caritas)
- Tribunale (es. cause penali, casi della Tabella B)
- amministratori di sostegno
- candidati alle elezioni

Si utilizza esclusivamente l'autocertificazione per:
- test di italiano per ottenere la carta di soggiorno
- Enel 
- altri gestori di pubblici servizi (acqua, luce , gas, rifiuti, ...)
- ALER, case popolari
- Motorizzazione (patente, conversione)
- Camera di Commercio
- IMU
- per assegni familiari o assunzione, se il datore di lavoro accetta l'autocertificazione
- CAAF per calcolo ISEE, ecc...
- assistenti sociali 
- porto d'armi
- scuole pubbliche
- Agenzia delle Entrate
- tutti i certificati richiesti da enti pubblici (es. Guardia di Finanza) 
- INPS
- per altri enti pensionistici
- abbonamenti treno-bus (Seta, Ferrovie)
- multe e verbali
- Equitalia
- carcere (per certificare la qualità di familiare)

A partire dal 01/01/2012 non è più possibile emettere certificazioni di anagrafe e stato civile dirette a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (legge n. 183/2011, art. 15).

Bollo virtuale
Presso l’Ufficio Servizi Demografici è possibile l'emissione del bollo virtuale sui certificati anagrafici.
Il bollo virtuale viene pagato in contanti presso gli sportelli, con il vantaggio per i cittadini di non dover acquistare la marca da bollo in tabaccheria.
Sul certificato viene stampata la dicitura: “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo”, oltre agli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30