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Matrimonio: pubblicazioni e celebrazione con rito civile

Introduzione

Con la pubblicazione di matrimonio l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio sia civile che religioso e rende pubblica l’intenzione degli sposi esponendo l’avviso sull’albo pretorio online del Comune. 
L’art. 93 del Codice civile prevede espressamente che ogni matrimonio, sia civile che religioso, sia preceduto dalla procedura della pubblicazione matrimoniale.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza, il quale redigerà, a seconda del caso, il rispettivo verbale di pubblicazione.
Una volta controllata la veridicità di quanto dichiarato dai nubendi sulla documentazione richiesta, l’Ufficiale dello Stato Civile affiggerà per almeno otto giorni l’atto di pubblicazione e richiederà analoga pubblicazione nel Comune di altra residenza. Nel caso in cui uno dei nubendi sia iscritto all’A.I.R.E. la richiesta di pubblicazione sarà trasmessa al Consolato italiano competente.
 

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A chi si rivolge

Requisiti richiesti

  • almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune;
  • entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del tribunale dei minori
  • essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.

Può chiedere la pubblicazione di matrimonio:

  • uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
  • una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità  dei deleganti.

L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo vigente (€ 16,00 se gli sposi risiedono in un solo comune,  € 32,00 se risiedono in due Comuni). 
 

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Come fare

La pubblicazione deve essere richiesta al Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. 
E’ indispensabile che gli interessati presentino all’Ufficiale dello Stato Civile richiesta di pubblicazioni con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio (massimo sei mesi prima della celebrazione). Completata l’acquisizione della necessaria documentazione a cura dell'ufficio competente, verrà fissato un appuntamento per la richiesta ufficiale di pubblicazione. Successivamente verrà rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni.
Se i nubendi intendono contrarre matrimonio in un comune diverso da quello nel quale hanno richiesto la pubblicazione lo richiederanno per iscritto e l’ufficiale di stato civile richiederà all’ufficiale di stato civile del comune indicato di celebrare il matrimonio.
Al momento della richiesta di pubblicazioni se uno o entrambi i nubendi sono cittadini stranieri, potrebbe esserci la necessità di nominare un interprete ed occorrerà verificare il possesso del nulla osta al matrimonio rilasciato dall’autorità del suo stato.
 

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Cosa serve

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata al Comune di Basiano o Masate è indispensabile consegnare all’Ufficio apposita modulistica compilata allegando copia della carta d’identità del firmatario. Il modulo è scaricabile dal sito internet oppure disponibile presso l’Ufficio competente.
Nel caso di rito religioso è necessaria la richiesta rilasciata agli sposi dal Parroco della Parrocchia. 
 

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Ulteriori informazioni

Gli sposi al momento del matrimonio hanno la possibilità di scegliere come i loro rapporti patrimoniali  futuri saranno disciplinati.
In base all’art. 162 del codice civile il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione , è  costituito dalla comunione dei beni.
Costituiscono oggetto della comunione in base all’art. 177 del C.C.:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge in base all’art. 179 del codice civile:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
La comunione si scioglie in base all’art. 191 del codice civile:
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
La separazione dei beni
In base all’art. 162 del codice civile la scelta del regime di separazione può essere dichiarato dagli sposi al momento della celebrazione del matrimonio, ed ognuno di loro conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Se uno degli sposi è cittadino straniero o residente all’estero
In base a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 218 del 31.5.1995, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
Se gli sposi sono titolari di cittadinanze diverse o di più cittadinanze comuni, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalla legge del luogo dove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Al momento del matrimonio gli sposi potranno scegliere che i loro rapporti patrimoniali siano regolati  dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Nel caso in cui la legge scelta sia quella italiana, gli sposi potranno optare per il regime legale della comunione dei beni o quello della separazione dei beni.
 

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30