Ulteriori informazioni
Gli sposi al momento del matrimonio hanno la possibilità di scegliere come i loro rapporti patrimoniali futuri saranno disciplinati.
In base all’art. 162 del codice civile il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione , è costituito dalla comunione dei beni.
Costituiscono oggetto della comunione in base all’art. 177 del C.C.:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge in base all’art. 179 del codice civile:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
La comunione si scioglie in base all’art. 191 del codice civile:
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
La separazione dei beni
In base all’art. 162 del codice civile la scelta del regime di separazione può essere dichiarato dagli sposi al momento della celebrazione del matrimonio, ed ognuno di loro conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Se uno degli sposi è cittadino straniero o residente all’estero
In base a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 218 del 31.5.1995, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
Se gli sposi sono titolari di cittadinanze diverse o di più cittadinanze comuni, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalla legge del luogo dove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Al momento del matrimonio gli sposi potranno scegliere che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Nel caso in cui la legge scelta sia quella italiana, gli sposi potranno optare per il regime legale della comunione dei beni o quello della separazione dei beni.
Ultimo aggiornamento
02/08/23, 23:30