É necessario recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile, durante gli orari di apertura al pubblico, del Comune di residenza di uno degli sposi o del Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio.
SEPARAZIONE E DIVORZI CON L’ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI
L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede che:
L’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
• in assenza di figli;
• in assenza di figli minori;
• in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
L’accordo debba essere munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale:
• in presenza di figli minori;
• di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
• di figli maggiorenni non autosufficienti.
Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M., dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare dovrà essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della loro firma digitale, via pec al seguente indirizzo:
basiano@pec.it (competenza Comune di Basiano)
masate@pec.it (competenza Comune di Masate).
SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 del D.L. n. 132/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile;
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• Residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
• attribuzione assegno periodico;
• la sua revoca;
• la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).