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Separazione e divorzio

Introduzione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 

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A chi si rivolge

Chi può fare richiesta
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

  • avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte (art. 6 D.L. 132/2014);
  • rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni (art. 12 D.L. 132/2014).

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
 

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Come fare

É necessario recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile, durante gli orari di apertura al pubblico, del Comune di residenza di uno degli sposi o del Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio. 

SEPARAZIONE E DIVORZI CON L’ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI
L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede che: 
L’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
•    in assenza di figli;
•    in assenza di figli minori;
•    in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave. 

L’accordo debba essere munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale: 

•    in presenza di figli minori;
•    di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
•    di figli maggiorenni non autosufficienti. 

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M., dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
L'accordo da inoltrare dovrà essere inviato dagli avvocati, previa apposizione della loro firma digitale, via pec al seguente indirizzo: 
basiano@pec.it (competenza Comune di Basiano)
masate@pec.it (competenza  Comune di Masate).


SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 del D.L. n. 132/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
•    Celebrazione del matrimonio in forma civile;
•    Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
•    Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
•    Residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale. Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
•    attribuzione assegno periodico;
•    la sua revoca;
•    la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).
 

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Cosa serve

Le fasi dell'accordo:

  • presentare all'Ufficio Servizi Demografici la richiesta di appuntamento corredata dalle copie dei documenti di identità e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (vedi allegati);
  • dopo la verifica delle dichiarazioni e dei documenti necessari l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a convocare i coniugi, i quali dovranno comparire davanti allo stesso congiuntamente nella data stabilita per la stipulazione dell’accordo;
  • nel giorno della sottoscrizione dell’accordo l'Ufficiale dello stato civile concorderà con i coniugi un nuovo appuntamento (da fissare oltre 30 giorni dalla firma dell'accordo) per la conferma dell'accordo stesso;
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto (la predetta data non potrà essere modificata, pertanto l’impossibilità di presentarsi di uno dei due dichiaranti, sarà considerato come mancata conferma dell’accordo);
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00.
 

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30