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Trasferimento residenza all'estero per cittadini italiani e iscrizione all'AIRE

Introduzione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988 n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. 
L’iscrizione nell’anagrafe degli Italiani residenti all’Estero è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e per l’elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; 
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.). 
     

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A chi si rivolge

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
. I cittadini che trasferiscono la loro residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi;
. quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
. i lavoratori stagionali;
. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
. i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione avviene:
. per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio; 
. per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
. per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi 100 anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
. per perdita della cittadinanza italiana.
 

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Come fare

L’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
•    recandosi, una volta raggiunta la destinazione estera, al Consolato italiano competente per territorio.  L’ufficio consolare comunicherà in Italia, al Comune di residenza, l’avvenuto trasferimento all’estero;
•    presentandosi presso l’ufficio anagrafe e fornendo l’esatto indirizzo nello Stato estero e la circoscrizione consolare italiana competente. 
•    compilando la dichiarazione e trasmettendola, insieme alla fotocopia del documento d'identità, in uno dei seguenti modi:
a)    raccomandata indirizzata a Ufficio Anagrafe – via Roma, 11 - 20060 Basiano (MI);
b)    via fax al numero 02.95764299;
c)    via e-mail a: masate@pec.it oppure basiano@pec.it


Per la definizione della pratica occorre comunque che l’interessato si presenti entro 90 giorni al Consolato italiano nello stato di residenza all’estero per rendere la dichiarazione di espatrio. L’iscrizione all’A.I.R.E. avviene esclusivamente in seguito alla comunicazione da parte del Consolato italiano all’estero (Cons01).

Qualora l’interessato non si rivolga al Consolato, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente verrà effettuata per irreperibilità e non per emigrazione all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e  per le persone sulle quali esercita la  potestà o la tutela.
 

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Tempi e scadenze

Nel caso in cui si decida di rivolgersi al Comune, la richiesta su apposito modulo deve essere presentata qualche giorno prima della partenza. L’iscrizione avviene solo dopo aver ricevuto dal consolato italiano la conferma dell’effettivo trasferimento. In questo caso la cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se invece la richiesta d’iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, sarà effettuata dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza all'ufficio consolare.
 

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Ulteriori informazioni

Si ricorda che una volta giunto all’estero è indispensabile recarsi al Consolato italiano competente entro 90 giorni dalla data dell’arrivo.
Tutti gli eventi della persona devono essere comunicati al Consolato competente per il successivo aggiornamento dell’AIRE comunale (nascita di un figlio, matrimonio, cambiamento di città estera di residenza e di indirizzo, creazione di nuova famiglia o decesso di un familiare).
Con l’iscrizione si crea un legame anagrafico con il vecchio Comune di residenza che continua a poter rilasciare la carta d’identità e l’ordinaria certificazione per le elezioni e per i Referendum nazionali. Il cittadino potrà votare all’estero tramite voto per corrispondenza o esercitare l’opzione di voto in Italia nel Comune di iscrizione AIRE (elezioni del parlamento e referendum) con le modalità che verranno diffuse in prossimità delle consultazioni referendarie ed elettorali.
 

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30