La legge 76 del 20.05.2016 consente a due persone maggiorenni dello stesso sesso di unirsi civilmente, rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio di Stato Civile a loro scelta.
Dall’unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Per poter contrarre l’unione civile è necessario che entrambi i soggetti:
• abbiano compiuto il 18° anno di età;
• siano liberi di stato (celibe o nubile, vedovo o vedova, divorziato o divorziata);
• non siano interdetti per infermità di mente;
• non abbiano fra loro particolari vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione (art. 87 del codice civile);
• non abbiano subito condanne definitive per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.