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Unioni Civili

Introduzione

La legge 76 del 20.05.2016 consente a due persone maggiorenni dello stesso sesso di  unirsi civilmente, rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio di Stato Civile a loro scelta.
Dall’unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente. 

Per poter contrarre l’unione civile è necessario che entrambi i soggetti:
•    abbiano compiuto il 18° anno di età;
•    siano liberi di stato (celibe o nubile, vedovo o vedova, divorziato o divorziata);
•    non siano interdetti per infermità di mente;
•    non abbiano fra loro particolari vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione (art. 87 del codice civile);
•    non abbiano subito condanne definitive per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
 

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Come fare

Per potersi unire civilmente è necessario che le persone interessate presentino una richiesta sottoscritta da entrambe, allegando copia dei documenti d’identità.
La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:
•    Presso l’Ufficio dello Stato Civile;
•    via mail all'indirizzo basiano@pec.it (competenza Comune di Basiano) masate@pec.it (competenza  Comune di Masate); 
•    con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Basiano - Ufficio di Stato Civile - via Roma, 11 - 20060 Basiano (MI);
•    via fax 02.95764299.
Il modulo di richiesta è disponibile in calce a questa pagina.

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Cosa serve

Nel caso in cui una o entrambe le persone che intendano unirsi civilmente siano cittadini stranieri è necessario presentare all’Ufficio dello Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso, nonché le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza e stato civile).  La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, qualora non vi fossero convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio di Stato civile provvederà a contattare gli interessati per concordare la data di verbalizzazione dell'istanza iniziale. In quella sede entrambe le parti renderanno le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile, indicando anche la data concordata per la celebrazione dell’unione, che avverrà non prima di 15 giorni e non oltre 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale. 
 

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Ulteriori informazioni

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. 
Le parti, al momento della costituzione dell’unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre una delle parti può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Qualsiasi modifica del proprio cognome comporterà necessariamente la variazione del codice fiscale.

REGIME PATRIMONIALE 
Se non c’è altro accordo patrimoniale il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni. 

Nel caso in cui in una coppia unita in matrimonio uno dei due sposi rettifichi il proprio sesso, è possibile costituire l’unione civile fra gli stessi soggetti qualora i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. In questo caso è necessario presentare apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L'atto dell’Unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita. Per questo tipo di dichiarazione è necessario prendere contatti direttamente con l'ufficio di Stato Civile.
Sono cause di scioglimento dell’unione civile:
•    La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
•    I casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
•    La manifestazione anche disgiunta di una delle parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile di voler sciogliere l’unione civile (in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione);
•    La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
 

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30