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Acquisto cittadinanza

Introduzione

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo o lo Stato ed è, in particolare, uno status denominato “civitatis”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05.02.1992 n. 91.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
. la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “jure sanguinis”);
. l’acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello “ius soli”);
. la possibilità della doppia cittadinanza;
. la manifestazione di volontà per acquisto o perdita.
 

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Come fare

Di diritto
La cittadinanza italiana viene acquisita di diritto (o in automatico) in questi casi:
• il figlio di padre o di madre cittadini italiani. L’art. 1 della L. 05.02.1992 n. 91 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene quindi confermato il principio dello jure sanguinis come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale;
• chi è nato nel territorio italiano se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori provengono da Paesi stranieri che non prevedono l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero;
• il figlio di genitori sconosciuti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza;
• il figlio minore riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione oppure se viene riconosciuto il suo diritto al mantenimento o agli alimenti;
• il figlio minore del genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se il figlio convive con il genitore al momento dell’acquisto (la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore);
• il minore straniero o apolide adottato da genitori di cui almeno uno è italiano (mediante provvedimento dell’Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri di stato civile emanato dal Tribunale per i minorenni). Se l’adottato è maggiorenne può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi dove vige lo ius soli
Le condizioni richieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.

Su richiesta
Può acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge lo straniero che sia nato in Italia e vi abbia risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età; deve però dichiarare entro il diciannovesimo anno di età di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero o l’apolide, che ha origini italiane (cioè se il padre o la madre o almeno uno dei nonni è stato cittadino per nascita), se si verifica almeno una di queste tre condizioni:
– il cittadino presta servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
– il cittadino accetta un impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
– al raggiungimento della maggiore età il cittadino risiede in Italia da almeno 2 anni e dichiara entro il diciannovesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Il figlio maggiorenne riconosciuto da padre o madre italiani con riconoscimento tardivo o dichiarazione giudiziale della filiazione, conserva la sua cittadinanza originaria, ma può eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero.

Su richiesta per concessione
La cittadinanza italiana viene acquisita su richiesta per concessione dallo straniero:
– per concessione con atto discrezionale del Capo dello Stato;
– se ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni;
– se è residente ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni;
– se è stato adottato, maggiorenne, da un cittadino italiano e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione;
– se è nato nel territorio della repubblica o suo padre, o madre o nonni sono stati cittadini per nascita, a condizione che risieda in Italia da almeno 3 anni;
– se è cittadino di uno stato membro della UE e risiede in Italia da almeno 4 anni;
– se è apolide o rifugiato e risiede da almeno 5 anni in Italia;
– se ha reso notevoli servigi all’Italia.

Può inoltre acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando risiede legalmente e convive da almeno 2 anni (dopo il matrimonio) nel territorio italiano, ovvero dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, se si verificano tutte e tre queste condizioni:
– il coniuge straniero non ha subito condanne (con sentenza definitiva);
– non sussistono comunque, nel caso specifico, fondati motivi di sicurezza per la Repubblica;
– validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani residenti in Italia.
La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.

Il decreto di concessione non ha effetto se non si presta giuramento di fedeltà entro 6 mesi presso il Comune di residenza in Italia o al Consolato Italiano competente all’estero. Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.

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Ulteriori informazioni

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età compresa i 18 e i 19 anni che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono contattare l’Ufficio dello Stato Civile per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n 91).
 La documentazione necessaria è la seguente:
• Documento di identità valido;
• Dichiarazione relativa ad eventuali figli minorenni;
• Passaporto estero se posseduto;
• Istanza per accedere alla dichiarazione di cittadinanza;
• Titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno).
Al fine di verificare il requisito della residenza legale costante in Italia dalla nascita, l’Ufficio può chiedere eventuale documentazione idonea aggiuntiva a quella già elencata.
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo di € 16,00. Per la domanda è previsto il pagamento di € 200,00 di tassa statale che va pagata solo quando l'ufficio comunale ha verificato che ci siano le condizioni per rendere la dichiarazione di cittadinanza, non prima.
 

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30