Chiunque sia in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge e per i quali non sussista incompatibilità può presentare la richiesta recandosi presso gli uffici competenti.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (articolo 12 della Legge 10/04/1951, n. 287):
• i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
• gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
• i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (articolo 13 e seguenti della Legge 10/04/1951, n. 287):
• predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
• effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
• predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (articolo 23 della Legge 10/04/1951, n. 287). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (articolo 25 della Legge 10/04/1951, n. 287).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In questo caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
• al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
• alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.