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Cremazione, affidamento e dispersione ceneri

Introduzione

La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.

Colui che, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:

  • nel testamento
  • iscrivendosi ad un’associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.

Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta di essi. La cremazione avviene in appositi forni crematori sparsi in tutta Italia e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
▪ tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia;
▪ affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.

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Come fare

Il coniuge, o in mancanza il parente più prossimo o su espressa indicazione del defunto, l'esecutore testamentario, provvederà a recarsi presso gli uffici dello Stato Civile del comune di decesso per compilare l'apposito modulo di richiesta.
A seconda che il defunto abbia deciso di lasciare le proprie volontà per iscritto o verbalmente, la richiesta da compilare sarà parzialmente diversa, così come sarà diversa la documentazione da produrre (es. se è stata lasciata volontà testamentaria di cremazione, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato).
Occorre, inoltre, sempre produrre un'attestazione del medico di esclusione di cause di morte dipendenti da reato.
Se la morte è avvenuta per causa violenta (infortunio, suicidio, omicidio) la cremazione è possibile solo previo nulla osta della Procura della Repubblica.
 

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Costi e vincoli

Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €.
È necessario acquistare un'ulteriore marca da bollo da 16 € da apporre sull'autorizzazione al momento del ritiro.
 

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Ulteriori informazioni

AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Il deposito dell'urna cineraria presso un'abitazione privata è possibile se il defunto  ha espresso in vita questa volontà.
Come per la cremazione la volontà può essere stata espressa per iscritto (inserita nel testamento) o verbalmente (espressa al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo).
L'istanza per la richiesta di autorizzazione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso e soggetta all’imposta di bollo) assomiglia a quella per la cremazione: infatti anche qui, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge, o dal parente (o parenti) più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.
Avere un'urna cineraria in casa significa averne cura e rispetto. La manomissione dei sigilli o la dispersione senza autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, infatti, comporta responsabilità penale. La corretta collocazione e tenuta dell'urna è soggetta a controlli della Polizia Municipale.
Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, può fare un atto di rinuncia all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero.

DISPERSIONE DELLE CENERI
Come per la cremazione e l'affidamento delle ceneri presso un'abitazione privata, per ottenere un'autorizzazione alla dispersione occorre che il defunto abbia lasciato la sua volontà per iscritto o verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo.
L'istanza per la richiesta di dispersione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso e soggetta all’imposta di bollo) assomiglia a quella per la cremazione: infatti anche in questo caso, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge o dal parente più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.
Può disperdere le ceneri la persona individuata dal defunto e, solo in mancanza di questa, il coniuge e, a seguire, il parente più prossimo o personale autorizzato dal comune.
In Lombardia, dal 10 febbraio 2005, è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (giardini delle rimembranze), in natura  (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc.,purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.
L’articolo 13 del regolamento regionale  prevede che la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge n. 130/2001.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale.

È reato:
• disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
• disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
• abbandonare l'urna.

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30