AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Il deposito dell'urna cineraria presso un'abitazione privata è possibile se il defunto ha espresso in vita questa volontà.
Come per la cremazione la volontà può essere stata espressa per iscritto (inserita nel testamento) o verbalmente (espressa al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo).
L'istanza per la richiesta di autorizzazione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso e soggetta all’imposta di bollo) assomiglia a quella per la cremazione: infatti anche qui, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge, o dal parente (o parenti) più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.
Avere un'urna cineraria in casa significa averne cura e rispetto. La manomissione dei sigilli o la dispersione senza autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, infatti, comporta responsabilità penale. La corretta collocazione e tenuta dell'urna è soggetta a controlli della Polizia Municipale.
Se l'affidatario non vuole o non può più tenere l'urna presso la propria abitazione, può fare un atto di rinuncia all'affidamento delle ceneri con una semplice dichiarazione sottoscritta ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile, restituendo l'autorizzazione ed impegnandosi alla collocazione dell'urna, a proprie spese, presso un cimitero.
DISPERSIONE DELLE CENERI
Come per la cremazione e l'affidamento delle ceneri presso un'abitazione privata, per ottenere un'autorizzazione alla dispersione occorre che il defunto abbia lasciato la sua volontà per iscritto o verbalmente al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo.
L'istanza per la richiesta di dispersione (da presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso e soggetta all’imposta di bollo) assomiglia a quella per la cremazione: infatti anche in questo caso, quando la volontà del defunto è scritta, occorrerà allegare copia conforme, anche per estratto, del testamento pubblicato, altrimenti la volontà verrà sottoscritta dal coniuge o dal parente più prossimo, al quale è stato lasciato l'incarico morale di provvedere in sua vece.
Può disperdere le ceneri la persona individuata dal defunto e, solo in mancanza di questa, il coniuge e, a seguire, il parente più prossimo o personale autorizzato dal comune.
In Lombardia, dal 10 febbraio 2005, è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (giardini delle rimembranze), in natura (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc.,purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.
L’articolo 13 del regolamento regionale prevede che la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge n. 130/2001.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale.
È reato:
• disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
• disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
• abbandonare l'urna.