Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l’occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.
È applicata la tariffa annua nel caso in cui l’occupazione si protragga per non meno 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l’esistenza di manufatti e impianti (occupazione permanente).
È applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l’occupazione si protragga per meno di 365 risultante dall’atto di concessione/autorizzazione (occupazione temporanea).
Per quanto concerne le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di concessioni/autorizzazioni superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.